Con la sentenza n. 24629/2015 della terza sezione civile della Corte di Cassazione viene chiarito uno degli aspetti più controversi della disciplina della mediazione obbligatoria: a chi spetta promuovere il tentativo di conciliazione obbligatoria nel corso di un procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo?
La Suprema Corte chiarisce che tale onere, a pena di improcedibilità spetta all’opponente. Questo perché “l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo”. Ed ancora “E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice”. cass. III sez 24629-2015
