La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 30 aprile 2014 stabilisce che un mutuo sottoscritto da un consumatore in valuta estera in vista del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione tra il fiorino ungherese (valuta locale del consumatore) ed il franco svizzero (valuta in cui era espresso il mutuo) senza prevedere tuttavia la prestazione di un servizio di cambio fornito dal mutuante. Orbene, in assenza di una prestazione siffatta, l’onere finanziario risultante dalla differenza tra il corso di acquisto ed il corso di vendita, che deve essere sostenuto dal beneficiario del prestito, non può considerarsi come una remunerazione dovuta in contropartita di un servizio.
La Corte precisa che una clausola la quale definisce l’oggetto principale del contratto si sottrae alla valutazione del suo carattere abusivo solo se è stata redatta in modo chiaro e comprensibile. In proposito la Corte sottolinea che tale requisito non è limitato ad una chiarezza e ad una comprensibilità formali e meramente grammaticali. Al contrario, il contratto di mutuo deve esporre in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera.
