Estinzione Anticipata Dei Finanziamenti Rateali

I finanziamenti che prevedono il rimborso mediante corresponsione di rate sono estinguibili prima della scadenza mediante il versamento di un importo che comprende il capitale residuo da rimborsare ed, eventualmente, una commissione prevista in contratto a titolo di indennizzo per i mancati introiti causati dalla minor durata del contratto.

A fronte di questo esborso è possibile chiedere la restituzione per costi sostenuti, previsti per la durata dell’intero contratto, ma non ancora maturati.

Si pensi ai costi per contratti di assicurazione sostenuti in occasione dell’erogazione del finanziamento e previsti per una durata superiore a quella realizzatasi per l’estinzione anticipata del contratto.

Analogamente, stessa richiesta può essere formulata per i costi che sostenuti anch’essi in via anticipata all’atto dell’erogazione della somma mutuata erano proporzionali alla vita intera prevista per il rimborso del finanziamento. Sono questi i costi per intermediazione creditizia, commissioni per l’istruttoria e tutti gli altri costi sostenuti previsti nel contratto.

Di tali costi può essere chiesto il rimborso in proporzione alla durata prevista ed alla durata effettiva del finanziamento, sino all’anticipata estinzione    

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