Corte di Cassazione sez. III civ. Ordinanza 34889/2023

“..si denuncia la violazione dell’art. 2, comma 2°, della legge n. 287/90 (Legge antitrust); attinta da censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha escluso la nullità dei contratti invocata da parte ricorrente, per aver determinato il compenso facendo riferimento al tasso Euribor, in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l’Euribor; il motivo è fondato; … nella pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 2207 del 4/2/2005 è stato precisato che la legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari chiunque abbia interesse, … alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di una intesa vietata… chi subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione …l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno…;

….qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust;

…. prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione…

la Corte d’appello ha errato, dunque, nel ritenere genericamente enunciata la censura di violazione della normativa antitrust;

Testo integrale

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