Mutui e assicurazioni dedicate

Il tribunale di Padova con sentenza depositata il 14 marzo 2014, afferma che i costi sostenuti per assicurazioni connesse all’erogazione del credito rientrano nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, come statuito dall’art. 2 Legge 108 del 1996. Di diverso parere le istruzioni della Banca d’Italia alle banche per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio, che escludevano all’epoca dei fatti, l’inclusione delle stesse nelle rilevazioni.

Il Tribunale afferma anche che “le istruzioni della Banca d’Italia hanno una valenza meramente statistica, venendo le stesse utilizzate dal Ministero dell’economia per fornire dati ai fini dell’emanazione dei decreti di competenza. Deve, invece, negarsi qualunque carattere vincolante per l’autorità giudiziaria delle stesse, le quali non possono di certo rendere lecito ciò che si pone in contrario con la legge.”

Ed inoltre, riprendendo una sentenza di altro Tribunale, “la Banca d’Italia ha approntato una metodologia di rilevazione volta a cogliere il costo fisiologico di mercato del finanziamento, così determinando il TEGM; l’aggregato dei costi da inserire nel calcolo del TEG deve invece ricomprendere ogni onere in concreto sopportato per l’erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non”.

Ed infine, “l’intermediario, sfruttando il margine del 50% rispetto ai costi medi di mercato concessogli dalla legge 108 del 1996, è tenuto ad applicare condizioni di erogazione del credito che siano tali da assicurare il persistente rispetto del tasso soglia”.

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