La Corte di Cassazione sancisce che deve essere valutata l’usurarietà non solo del tasso previsto per il regolare ammortamento del mutuo, ma anche del tasso da applicare per il caso di mora da parte del debitore.
Il mutuatario che avesse sottoscritto un mutuo con il tasso ordinario o di mora rivelatosi usurario ed avesse corrisposto in forza di tale mutuo interessi al mutuante ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati.
La legge che punisce l’usura prevede che “Chiunque, …, si fa dare o promettere, … in corrispettivo di una prestazione di denaro …, interessi … usurari, è punito con la reclusione ….”
L’art. 1815 del codice civile modificato dalla stessa legge recita poi “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
La stessa legge stabilisce, demandando il compito alle autorità preposte, i livelli oltre i quali i tassi vengono definiti usurari senza necessità di ulteriori valutazioni. I tassi vengono fissati con cadenza trimestrale e stabiliscono i limiti validi per le operazioni sottoscritte durante il trimestre.
La legge, da questo punto di vista, entra di fatto in vigore nel secondo trimestre del 1997, quando viene emanato il decreto del Ministero del Tesoro che pubblica la prima griglia di tassi effettivi globali medi, come effettivamente praticati alla propria clientela e comunicati dagli operatori del mercato finanziario per essere rielaborati dalla Banca d’Italia, al fine di ottenere una media significativa.
Tale media è utilizzata per ottenere un parametro di riferimento della condotta usuraria. Tale parametro di riferimento, comunemente denominato “tasso soglia” veniva ottenuto aumentando della metà il tasso effettivo globale medio, oggi il procedimento è più articolato e vengono pubblicati sia i tassi medi che i tassi soglia calcolati secondo la vigente legge.
E’ utile ricordare che nelle segnalazioni effettuate dagli operatori vengono considerati solo i tassi praticati in via ordinaria, non sono considerati i tassi di mora.
In alcuni decreti di comunicazione dei tassi vengono riportate considerazioni statistiche sulla consistenza dei tassi di mora, ma questi in effetti non entrano nel calcolo dei tassi medi, così come non vi è distinzione di legge tra tassi ordinari e di mora o altro, la legge tiene conto sono del costo complessivo del credito sostenuto dal debitore e lo raffronta al tasso soglia.
Rimarchevole differenza rispetto alla legislazione preesistente è l’esistenza di un limite numerico prefissato oltre il quale il tasso applicato alle operazioni finanziarie viene ritenuto usurario a prescindere da ulteriori valutazioni soggettive od oggettive, riguardanti creditore e debitore o lo stato di necessità eventuale del debitore o lo spirito di approfittamento da parte del creditore.
Successivamente alla entrata in vigore della citata legge decreti annuali definiscono i gruppi di categorie omogenee, ai quali si applicano come parametro di valutazione i tassi soglia.
La sentenza della quale si riferisce rimarca e ribadisce che la valutazione sull’usurarietà di un’operazione bancaria non va effettuata solo analizzando il tasso ordinario, ma anche il tasso di mora, che nei mutui, e non solo, viene spesso evidenziato come tasso ordinario maggiorato di un certo numero di punti percentuali, sia esso fisso o variabile.
Detto che la valutazione deve essere fatta tra i tassi previsti all’atto della sottoscrizione, ordinario e di mora, raffrontandoli al tasso soglia in vigore nel trimestre in cui è stato sottoscritto il contratto di mutuo, può essere non solo accademico controllare i contratti sottoscritti nel tempo ed entro dieci anni dalla loro estinzione, dal momento che l’accertata usurarietà di anche uno soltanto dei tassi applicati comporta la nullità della clausola che fissa l’importo del tasso, la restituzione di quanto versato a titolo di interessi.
Lo spauracchio che potrebbe far desistere molti sottoscrittori dall’agire potrebbe essere il vedersi revocato il mutuo in caso di soccombenza da parte dell’istituto erogante.
Buona abitudine che ogni specifica fattispecie sia compiutamente valutata, anche sulla scorta di questa incoraggiante pronuncia
