Prende il nome da un termine svedese, tradotto significa “uomo che funge da tramite”. In Italia fu istituito nel 1993, da un accordo tra le banche italiane, su sollecitazione della Banca d’Italia per avere uno strumento più agile di soluzione delle controversie.
E’ composto dal Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, da un componente nominato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli Utenti, uno nominato dalle cosiddette organizzazioni datoriali (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura), un avvocato ed un commercialista nominati dall’Associazione Bancaria Italiana.
L’operatività dell’Ombudsman è circoscritta alle attività di investimento (titoli, fondi comuni, polizze a prevalente contenuto finanziario, gestioni patrimoniali), per importi di danno non superiori a € 100.000 verificatisi non più di due anni prima della presentazione dell’esposto. Tale organo interviene dopo l’infruttuosa presentazione di un formale reclamo alla banca o intermediario presso cui si è svolto il fatto oggetto di contestazione.
Il ricorso è del tutto gratuito, l’esito non è vincolante per il Cliente, ma solo per la Banca, che può essere condannata a pagare immediatamente.
Al Cliente insoddisfatto rimane comunque la possibilità di utilizzare altre strade per il proprio soddisfacimento.
Vediamo da più vicino le decisioni e gli indirizzo comportamentali che ne derivano, analizzando l’attività svolta nel 2013 da questo Organo.
Molta importanza viene attribuita agli uffici delle Banche per quanto riguarda i doveri di informazione. Viene ad esempio prevista, nel caso di sottoscrizione di un prodotto derivato a rischio molto alto, la necessità della consegna al sottoscrittore della documentazione informativa, non potendo l’intermediario pensare di ottemperare prevedendo per il cliente “la facoltà di ottenere tutti i documenti informativi”. Ed ancora “Non può ritenersi validamente perfezionato il contratto di acquisto di obbligazioni estere che non sia stato accompagnato – … – dalla consegna del prospetto informativo”. In questa stessa pronuncia viene affermato che non è sufficiente la dichiarazione di aver ricevuto informazioni adeguate in mancanza di prova scritta.
Inoltre viene affermato che bisogna la Banca deve accertarsi di aver offerto “l’effettiva conoscibilità delle informazioni adottando un canale di informazione tale da garantire l’acquisizione dell’informazione” da parte del Cliente. Analoga diligenza deve prestare quando acquistando un suo cliente obbligazioni estere, per le quali non è prevista la consegna del prospetto informativo, deve informarlo circa il deterioramento del rating attribuito ai titoli.
Deve, infine, ritenersi nullo il contratto di sottoscrizione di un titolo nel quale manchino elementi informativi principali riguardanti la remunerazione e la restituzione del capitale.
Grande importanza riveste, anche, la necessità che la Banca, operatore professionale, offra strumenti operativi funzionali, di standard adeguato allo svolgimento delle attività per le quali sono utilizzati, non potendo opporre malfunzionamenti quali cause sufficienti per esimersi dal risarcimento di danni subiti dalla clientela. E così è la Banca a doversi fare carico dei danni subiti dal Cliente che, a causa di malfunzionamenti ammessi dalla Banca non ha potuto operare a causa di rallentamenti del sistema o per l’impossibilità di immettere ordini di negoziazione o per l’impossibilità di revocare gli ordini già immessi.
Dal punto di vista della possibilità del Cliente di vedere soddisfatte le proprie pretese resta la necessità di provare quanto il Cliente afferma per permettere agli organi variamente preposti di giudicare e quantificare il danno subito. Risulta pertanto necessario che il Cliente acquisisca la consapevolezza di essere parte attiva del rapporto contrattuale e non oggetto passivo
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