Lo stato dell’arte, 2015, le materie di diritto bancario più trattate

240_F_69338017_bsr6hxbyDzdOZs0zmeT8TthxaPVNOB0pNel corso del 2015, ormai avviato al termine, alcuni argomenti di diritto bancario hanno attirato più fortemente l’attenzione degli Operatori.
Durante questo periodo è stata ancora forte l’attenzione sul tasso di interesse di mora dei mutui e la soglia di usura. Prendendo spunto dalla sentenza di Cassazione n. 350 del 2013 gli addetti si sono subito divisi a metà. C’era, e c’è ancora, chi provava a cavalcare un molto improbabile filone di sentenze facili e veloci aventi a base il principio di verifica del superamento del tasso soglia mediante la somma dei tassi corrispettivo e di mora dei mutui e chi, sembra più corretto e logico, verificava la correttezza di ogni tasso, corrispettivo e di mora aumentati degli altri costi, nei confronti del tasso soglia previsto dalla legge sull’usura.E’ durato ancora, anche a causa di gravi lentezze da parte del governo e di Banca d’Italia, l’incertezza sull’anatocismo o capitalizzazione degli interessi. L’odierna stesura dell’art. 120 TUB (come modificato dalla legge di stabilità del 2014) prevede che il CICR determini in che modo gli interessi possano produrre nuovi interessi, fissando paletti precisi che, di fatto, impediscano l’anatocismo. Ad oggi il CICR non ha ancora adempiuto, ma intanto si sono susseguite condanne e diffide a carico delle banche che hanno continuato a capitalizzare gli interessi ed è stato calcolato che gli interessi anatocistici in questo periodo di quasi due anni abbiano raggiunto l’importo di due miliardi di euro. In questi giorni è in corso una consultazione sull’argomento da parte della banca d’Italia. Il testo alla base della consultazione prova a reintrodurre surrettiziamente la capitalizzazione degli interessi, seppure su base annuale.

Assume nuova forza una questione sinora poco curata, l’esplicitazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) nelle operazioni di finanziamento. L’art. 117 del TUB prevede che il tasso di interesse sia fissato per iscritto. Ma negli anni si è spesso assistito a metodi di calcolo di fantasia ed egoistica convenienza da parte delle banche, che spesso dimenticavano di includere qualche costo nei calcoli, abbattendo il tasso ed indorando così la pillola da far ingoiare al sottoscrittore. Ora anche l’Arbitro Bancario Finanziario ha raggiunto un alinea comune, chi sbaglia i conti paga, e la punizione non è di poco conto, in quanto il piano di ammortamento di un mutuo deve essere riscritto, applicando i tassi sostitutivi previsti dall’articolo citato, con notevole vantaggio per i clienti e danno per le banche disattente.

Un esempio molto calzante di questo comportamento è la mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze abbinate forzosamente alle operazioni di prestito e che costituiscono robusto incremento dei ricavi bancari.

Nel corso del 2015 le sofferenze, crediti di dubbia esigibilità, hanno raggiunto la cifra monstre di 200 miliardi di euro. Questo significa che l’economia non è riuscita ancora a dare fiato sufficiente per permettere a famiglie ed imprese di fare fronte ai debiti che si sono accumulati. Evidentemente nei prossimi tempi il contenzioso aumenterà a dismisura, così come le esecuzioni immobiliari e la necessità di rivedere i rapporti che si sono sviluppati negli anni.

Ulteriori tasselli si sono aggiunti, poi, ad una procedura che avrà nei prossimi anni grande impulso, la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tale legge, datata ormai 2012, contiene la soluzione per il problema di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili. Nel corso di quest’anno si sono avute le ultime necessarie circolari per l’applicazione della legge e soprattutto è stato istituito ed ha cominciato ad operare, a dir la verità a ritmo lentissimo, il Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Ora questa legge potrà entrare a regime ed aiutare quanti sono nell’impossibilità di fare fronte ai propri impegni finanziari, svolgendo così la propria funzione di legge salvasuicidi.

Resta ancora aperto il dibattito sul metodo di calcolo dei piani di ammortamento dei mutui. L’usatissimo metodo alla francese ha ricevuto degli attacchi, è palesemente contrario alle leggi italiane, ma ancora non ha ricevuto la spallata necessaria per lasciare il campo a metodi di calcolo più corretti e trasparenti.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *