Il dibattito è prontamente proseguito, da più parti e con la partecipazione di molti autorevoli opinionisti e semplici addetti ai lavori, per cercare di capire quale tasso va raffrontato al tasso soglia. In un contratto di mutuo normalmente ne sono previsti due, il tasso ordinario, col quale viene calcolata la rata del mutuo, e quello di mora, previsto per i ritardi nel versamento delle rate. Una dicitura estremamente infelice nella sentenza, “determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora” ha molto probabilmente tratto in inganno col risultato che alcuni hanno intravisto l’intenzione della corte di affermare che i tassi, corrispettivo e di mora, vanno sommati.
Detto che nella sentenza non esiste la parola “somma” né “aumentato” (se non quando a pagina 2 n. 1 si dice “per la determinazione dei tassi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati della metà”), mi pare evidente che nella valutazione dell’usurarietà dei tassi del mutuo analizzato non si possa procedere alla somma degli stessi.
Proviamo a spiegarlo.
Una rata scaduta e non pagata contiene una quota di interessi calcolati secondo una procedura conosciuta. Poniamo il caso che abbia scadenza al 31 dicembre del 2013 e che la stessa venga pagata il 20 febbraio successivo: come si calcolerà l’importo dovuto? Gli interessi vengono calcolati al tasso previsto per la mora sull’intero importo della rata, se non diversamente previsto in contratto. La formula prevista per calcolare il tasso di un mutuo è il TEG o TAEG o ISC (sono sinonimi, volendo sottilizzare l’ISC è il tasso che considera anche i costi connessi al mutuo che l’erogante ritiene corretto inserire nel conteggio, valore dell’ISC che viene poi riportato in contratto). Se calcolo il TEG sui valori sino a quel momento noti (capitale erogato, rate pagate comprensive di interessi di mora e di altri costi del credito e capitale residuo che ipotizzo rimborsato al momento del calcolo) ottengo un valore di poco superiore al TEG ex ante, l’impatto degli interessi di mora viene spalmato su un capitale e un tempo rilevanti e quindi il fatto che sia stato usato il tasso di mora non evidenzierà un tasso usurario. Allora devo fare i calcoli solo sulla rata in mora e sugli interessi ulteriori addebitati per il periodo nel quale intervengono (da esempio dal 31 dicembre al 20 febbraio successivo) utilizzando una qualsiasi formula.
Se queste sono le possibilità quale formula mi permette di ottenere un tasso pari alla somma del tasso corrispettivo e del tasso di mora come risultato?
Questa formula non esiste, rassegnamoci, la somma dei due tassi diversi, che avrebbe fatto tanto comodo non è proponibile, l’usurarietà deve essere valutata sul tasso corrispettivo e dopo sul tasso di mora. La grossa novità fornita dalla sente della Corte di Cassazione è il poter valutare anche il tasso di mora ai fini della legge sull’usura, contrariamente ai desiderata della Banca d’Italia.
